STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENACOLO GALILEIANO DI CULTURA E ATTUALITA’”
Articolo 1– Denominazione e sede
L’ associazione culturale denominata “Cenacolo Galileiano di Cultura e Attualità” (di seguito indicata come Associazione) ha sede legale e amministrativa in Bologna (o Provincia). L’Associazione è apartitica e apolitica, si ispira a principi di laicità e pluralismo culturale, religioso ed ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi, finalità e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale e/o ricreativo. Essa promuove, organizza e gestisce attività di ricerca, di studio e di divulgazione su temi geopolitici, sociali, scientifici, giuridici, economici e culturali in generale.
Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione potrà:
- organizzare dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento e attività ricreative;
- promuovere attività editoriali e/o di sensibilizzazione pubblica;
- perseguire la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti, direttamente o indirettamente, agli stessi.
- ricercare e promuovere la collaborazione con società od enti pubblici e privati, con associazioni e circoli con finalità analoghe e con privati, per favorire una aggregazione culturale ed un possibile scambio e confronto utile alla cultura in generale;
- svolgere operazioni commerciali rispettando le finalità associative.
Articolo 3 – Volontariato – Risorse umane
Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Articolo 4 – Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote associative, ordinarie e straordinarie dei soci (di adesione o annuali), il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo; le quote, sempre a cura del Consiglio Direttivo, potranno essere differenziate in funzione di particolari circostanze.
– donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità assegnate all’Associazione stessa da terzi, nonché da entrate di qualsiasi natura purché compatibili con la mancanza dello scopo di lucro. Tutte le disponibilità finanziarie dell’Associazione vengono comunque destinate al finanziamento delle finalità sociali, detratte le spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero suo patrimonio verrà devoluto con le modalità previste al successivo art. 18.
È escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.
Eventuali utili verranno interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 2.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il primo trimestre di ogni anno. Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo può promuovere raccolte di fondi destinati esclusivamente al finanziamento di singole iniziative.
Articolo 5 – I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’adesione all’Associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione si effettua mediante presentazione di domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione. L’accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all’interessato e con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento. Il socio maggiore di età, a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato, ha diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di socio si perde automaticamente per decadenza a causa di
– dimissioni volontarie. L’associato può dimettersi in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante forma scritta o posta elettronica con effetto a partire dalla ricezione della comunicazione.
– mancato versamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il mese di febbraio dell’anno. In caso negativo il socio sarà invitato dal Consiglio Direttivo a regolarizzare la propria posizione fissando un nuovo termine temporale, trascorso il quale, sarà considerato decaduto.
La qualità di socio si perde inoltre per esclusione a causa di:
– comportamenti e dichiarazioni contrastanti ai principi statutari dell’Associazione e delle corrette relazioni sociali;
– violazioni degli obblighi statutari;
– attività contrarie a quelle associative.
L’esclusione viene disposta con decisione del Collegio dei Probiviri
– su proposta del Consiglio Direttivo;
– su richiesta di almeno il dieci per cento dei soci iscritti.
Il Collegio dei Probiviri può disporre provvedimenti graduati di censura.
Prima di procedere all’esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e facoltà di adire l’Assemblea dei Soci che delibererà nella prima seduta che sarà convocata.
In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati
I soci:
– sono obbligati ad osservare il presente statuto, e le deliberazioni degli organi associativi, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita;
– hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e, se maggiorenni, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali;
– non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione;
– hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comunicherà il luogo, le giornate e gli orari in cui gli interessati, potranno effettuare l’esame della documentazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Collegio dei Probiviri.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’Ufficio ricoperto e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.
Articolo 8 – L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria, Straordinaria o Elettiva.
Ogni associato dispone di un solo voto.
L’Assemblea Generale Ordinaria, previa verifica del numero legale, delibera su tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo; delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri e le finalità stabiliti dal presente Statuto; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; approva gli eventuali regolamenti interni; delibera l’esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, una volta all’anno entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello su cui si deve deliberare, per approvare la relazione annuale del Presidente inerente all’attività svolta, le linee programmatiche e per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea Generale Straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o cinque membri del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri per iniziativa autonoma o per richiesta scritta di almeno un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità; delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell’Associazione.
All’inizio dei lavori sia per l’Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria i soci eleggono il proprio Presidente fra i soci presenti, con esclusione del Presidente in carica dell’Associazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, per posta ordinaria o tramite e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
In prima convocazione l’Assemblea Generale ordinaria o elettiva è validamente costituita con l’intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto: in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti.
In Assemblea Generale Straordinaria la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.
Per l’adozione dell’atto di scioglimento, trasformazione, fusione dell’Associazione l’Assemblea Straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.
Tra la prima e la seconda convocazione, sia per l’Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, deve intercorrere almeno un giorno.
Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo o, in sua carenza, il Collegio dei Probiviri, fissa la data dell’Assemblea Generale Elettiva e la convoca secondo le norme statutarie.
Tutti i soci interessati a far parte del Consiglio Direttivo devono proporre la loro candidatura entro dieci giorni dalla data fissata per l’assemblea a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o in e-mail da inviare al Presidente del Circolo.
Il Presidente del Circolo provvede con l’aiuto del Segretario alla stesura della scheda elettorale che indicherà i nomi dei soci che si sono candidati.
L’Assemblea Generale Elettiva sarà presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o in sua assenza dal Probiviro più anziano presente ovvero in mancanza dei Probiviri dal socio più anziano. Il Presidente dell’Assemblea Generale Elettiva coadiuvato dal Segretario del Circolo nomina la Commissione Elettorale composta da tre soci che distribuiscono le schede elettorali come sopra predisposte.
Ogni scheda deve essere preventivamente siglata da tutti i componenti la Commissione Elettorale; ad ogni socio la Commissione consegna una scheda più altre, pari alle deleghe presentate dal socio stesso, che non possono essere più di due.
Il voto viene espresso, a scrutinio segreto, dai soci barrando le caselle poste a fianco dei nomi dei candidati prescelti.
Possono essere espresse non più di sette preferenze per la nomina del Consiglio Direttivo, tre preferenze per la nomina dei Probiviri effettivi, due preferenze per la nomina dei Probiviri supplenti. Le schede che portano preferenze in numero superiore a quello sopra indicato, correzioni e/o cancellature saranno dichiarate nulle.
Ogni socio partecipante all’Assemblea presenta alla Commissione Elettorale, compiegate, la propria scheda e le eventuali schede votate per delega.
La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle singole schede e la loro complessiva corrispondenza numerica con quelle consegnate dai soci.
La Commissione Elettorale esegue lo spoglio, stila un verbale delle operazioni con i risultati e lo consegna al Presidente dell’Assemblea Generale Elettiva, il quale dichiara eletti gli aventi diritto ed invita il consigliere più anziano di età a convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo neoeletto per la seduta di distribuzione delle cariche sociali.
Articolo 9 – Organo di Amministrazione – Il Consiglio Direttivo (CD)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di sette membri, eletti dall’Assemblea dei soci per un biennio.
Possono far parte del Consiglio direttivo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario che costituiscono l’Esecutivo che agisce collegialmente su delega di questo, delibera sulle domande di nuove adesioni, predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari; individua le attività
diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell’assemblea degli associati e cura tutte le attività dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti mediante avvisi scritti, da recapitarsi, per posta ordinaria o tramite e-mail, almeno sette giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il segretario redige i relativi verbali.
Allo scadere del biennio decadono tutti i membri del Consiglio Direttivo, compresi quelli subentrati in sostituzione di Consiglieri dimissionari e si procederà con le modalità di cui all’Art.8 all’elezione del nuovo Consiglio che entrerà in carica immediatamente. I componenti del Consiglio decaduto non sono immediatamente rieleggibili, salvo, al massimo, cinque suoi componenti che l’Assemblea potrà eventualmente rieleggere. Ove il quinto posto, a parità di voti, sia conteso fra più consiglieri decaduti, sarà considerato eletto quello avente maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e a parità di anzianità si procederà a una estrazione a sorte. Nel caso che per il settimo posto abbiano ottenuto parità di voti un consigliere decaduto e un nuovo candidato si darà la preferenza al nuovo candidato.
Qualora tra i consiglieri rieletti sia compreso il Presidente decaduto, questi non potrà essere confermato in tale incarico nel biennio successivo.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, che resterà in carica fino al termine del biennio in corso. Nel caso che per qualsivoglia motivo il numero complessivo dei componenti il C.D. dovesse scendere sotto le quattro unità il predetto organo sarà considerato decaduto dalle sue mansioni e si dovrà procedere ad una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall’Art. 5 del presente Statuto sulla decadenza dei soci. Per l’attuazione delle iniziative dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà istituire apposite Commissioni di Studio composte da singoli associati, nominandone il coordinatore responsabile. I coordinatori responsabili delle singole commissioni di studio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Socio Onorario
L’Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’eventuale nomina di Soci Onorari in segno di stima e di riconoscenza verso persone che onorano particolarmente l’Associazione con la propria attività, rettitudine ed il proprio prestigio personale. Il Consiglio Direttivo può anche proporre all’Assemblea la nomina a Socio Onorario di una persona che si sia distinta in attività di collaborazione e di sostegno alla vita dell’Associazione. La nomina ha durata quadriennale. Il Socio Onorario può partecipare alle Assemblee Ordinaria o Straordinaria senza diritto di voto.
Articolo 11 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne è il rappresentante legale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l’attività, istruisce le deliberazioni e ne cura l’attuazione insieme al Segretario, al Tesoriere e, eventualmente, con la collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo di volta in volta individuati. In caso di assenza o impedimento
del Presidente, le funzioni di questo, previste dal presente Statuto, saranno adempiute dal Vice presidente.
Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo, compete promuovere l’attività dell’Associazione; in caso di necessità e di urgenza, e se del caso d’intesa con il Segretario ed il Tesoriere, può compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo previa contestuale convocazione del Consiglio stesso per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente dura in carica con lo stesso mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e non è immediatamente rieleggibile.
Articolo 12 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione patrimoniale dell’Associazione, promuove e svolge attività volte alla gestione del patrimonio sociale ed alla conservazione dello stesso. Ha il compito di presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale contenente il bilancio consuntivo dell’Associazione che dovrà poi essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Articolo 14 – Il Segretario
Il Segretario provvede alla tenuta delle scritture sociali e coadiuva il Presidente nella attuazione delle delibere.
È depositario del Libro Soci e del Libro delle Adunanze dei suoi Organi, ne cura l’aggiornamento e li rende accessibili ai soci che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dall’Art. 6 e nei limiti di legge.
Articolo 15 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall’Assemblea Generale fra i soci aventi diritto. L’incarico dura quattro anni e non è rinnovabile. Gli eletti nominano al loro interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a giudicare la regolarità dell’azione dei membri del Consiglio Direttivo e dei singoli associati in rapporto allo Statuto. Ad esso sono devolute, con competenza unica ed esclusiva, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l’Associazione ed in particolare le decisioni in merito ai ricorsi contro le decisioni di decadenza.
Al Collegio sono altresì devolute, sempre con competenza unica ed esclusiva, le controversie fra i vari Organi dell’Associazione.
Articolo 16 – Indennità
Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Ai soci investiti di particolari incarichi, il Consiglio Direttivo può attribuire il rimborso delle spese documentate inerenti gli incarichi stessi, definendone preventivamente i limiti.
Articolo 17 – Libri dell’Associazione
L’Associazione, tramite il Segretario, tiene i libri verbali delle adunanze dei suoi organi nonché il registro dei soci.
Articolo 18 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 19 – Scioglimento
A norma dell’articolo 21 terzo comma del Codice civile lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per delibera di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea Generale Straordinaria, dopo avere approvato lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.
Il patrimonio dell’Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
Regolamento
Articolo 1– Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo nella quale l’aspirante socio si impegna a rispettare lo Statuto dell’Associazione condividendone gli scopi e le finalità.
Alla domanda di iscrizione va allegato un breve curriculum dell’aspirante socio. Il Consiglio Direttivo vota nominativamente l’ammissione dei nuovi soci.
Il voto contrario di tre membri del Consiglio comporta il diniego di ammissione. L’iscrizione diviene efficace ed operativa con il documentato versamento delle quote sociali ordinarie.
Articolo 2– Deleghe
Le deleghe di cui all’art. 8 dello Statuto devono essere conferite per iscritto per ogni singola assemblea e i documenti relativi devono essere conservati dal Segretario del Circolo. La delega deve indicare il nome di chi la conferisce (delegante) ed il nome del delegato, scritti in forma autografa da chi la rilascia e la sottoscrive.
La delega potrà essere consegnata a mano oppure inviata anche a mezzo e-mail al Segretario del Circolo.
Articolo 3– Svolgimento delle operazioni assembleari
All’inizio di ogni assemblea, come da statuto, viene nominato un Presidente dell’Assemblea che ne constata la validità, ne dirige i lavori e sovrintende alla stesura del verbale che viene trascritto dal Segretario del Circolo. Il Presidente del Circolo illustra ogni argomento posto all’ordine del giorno, risponde alle domande dei soci presenti, chiarisce punti specifici.
Nei casi di deliberazioni concernenti persone o questioni di particolare delicatezza il Presidente dell’Assemblea può proporre che il voto sia dato in forma segreta. In caso di voti segreti il Presidente designa almeno tre soci ai quali vengono consegnate le schede di votazione.
Il Presidente dell’Assemblea proclama l’esito della votazione.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Articolo 4– Svolgimento delle attività del Consiglio Direttivo (CD)
Il CD viene convocato dal Presidente o dal suo facente funzioni, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione avviene in forma scritta o e-mail agli estremi indicati dal singolo consigliere e deve specificare la sede, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno in discussione.
Le riunioni del CD vengono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Direttivo. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato preventivamente con la convocazione e viene approvato nella seduta successiva.
Articolo 5– Il Bilancio
Il Bilancio viene redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile, secondo i principi della trasparenza ed in funzione della continuità della gestione del Circolo.